Dal 17 dicembre la normativa è in vigore per tutte le aziende con un numero di lavoratori dipendenti superiori a 50 unità.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

Dal 17 dicembre la normativa è in vigore per tutte le aziende con un numero di lavoratori dipendenti superiori a 50 unità. In Ragione di quanto sopra LEOCATA MANGIMI SPA ha adempiuto a quanto prescritto dal d.lgs. 24/23

Il Whistleblowing, in sostanza, è l’atto di divulgare informazioni su illeciti o comportamenti scorretti all’interno di un’organizzazione. Ciò può includere la rivelazione di informazioni su attività illegali, frode, corruzione o qualsiasi altro comportamento non etico. 

Al fine di consentire di effettuare le segnalazioni potranno essere effettuate tramite l’apposito link 

leocatamangimispa.valore24whistleblowing.com

La segnalazione sarà anonima e verrà gestita per Leocata Mangimi Spa da un ufficio esterno composto dall’avv. Salvatore Mezzasalma, l’avv. Agatino Di Stallo e dal Dott. Carlo Di Bartolo .

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I tre soggetti indicati hanno l’obbligo di mantenere la riservatezza del segnalante. In caso di inosservanza del riserbo scatterà per i soggetti indicati la denuncia penale e il pagamento di una sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro.

Le segnalazioni devono essere fondate. In caso di accertamento dell’infondatezza della segnalazione, la sanzione prevista dalla legge è da 500 euro a 2.500,00

Qualsiasi abuso verrà perseguito in base alla gravità con le sanzioni previste dal CCNL fino al licenziamento e alla richiesta di risarcimento dei danni.

Le segnalazioni possono essere fatte anche verbalmente, a tutti i componenti dell’Ufficio che gestisce le segnalazioni o anche ad un solo componente.

Alla segnalazione seguirà ricevuta di presa in carico entro sette giorni. La segnalazione verrà trattata entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della presa in carico. 

In caso di mancata ricevuta nel termine dei sette giorni o di mancato riscontro della vostra segnalazione nei successivi 90 giorni si può procedere con la segnalazione esterna attraverso il canale dell’ANAC al sito www.anticorruzione.it.

La segnalazione esterna può avvenire esclusivamente in altri due casi: 1) pericolo concreto e fondato di ritorsione nei confronti del segnalante; 2) interesse pubblico.